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DOSSIER VATICANO: TUTTI I PRIVILEGI DELLA
CHIESA DI ROMA
STESSA LEGGE FISSA A UN MILIONE IL FINANZIAMENTO PER
«L’AGGIORNAMENTO DELLA TECNOLOGIA DELLA RADIOFONIA»PER DUE EMITTENTI:
RADIO PADANIA LIBERA, E RADIO MARIA
DAL 1929 L’ITALIA PAGA I 5 MILIONI DI METRI CUBI D’ACQUA
DELLO STATO PONTIFICIO.
PER LE ACQUE DI SCARICO, CITTÀ DEL VATICANO SI ALLACCIA ALL’ACEA,
MA NON PAGA LE BOLLETTE.
-QUANDO LA SOCIETÀ ACEA SI QUOTA IN BORSA, NEL ’99, I 44 MILIARDI
DI LIRE DI DEBITI LI RIPIANA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA (GIULIANO AMATO
NDR). DA QUEL MOMENTO, I CIRCA 4 MILIARDI DI LIRE ANNUI DOVEVANO ESSERE
A CARICO DELLA CHIESA.
-LA FINANZIARIA 2004 STANZIA 25 MILIONI DI EURO SUBITO E QUATTRO
DAL 2005 PER DOTARE IL VATICANO DI UN SISTEMA DI ACQUE PROPRIO.
-LA STESSA MANOVRA PREVEDE 50 MILIONI, IN DUE TRANCHE PER
L’UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO, «OPERA APOSTOLICA DELLA PRELATURA
DELL’OPUS DEI».
-NEL 2003 IL PARLAMENTO AVEVA GIÀ RICONOSCIUTO COME PARIFICATO
L’ISTITUTO DI STUDI POLITICI SAN PIO V, APPROVANDONE IL FINANZIAMENTO
ANNUO DI 1,5 MILIONI.
-2003 SI VARA LA LEGGE SUGLI ORATORI: LO STATO RICONOSCE LA
FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEI CENTRI PARROCCHIALI E NE FINANZIA
L’ATTIVITÀ. IL RECORD PER IL 2005 SPETTA ALLA PARROCCHIA DELL’ADDOLORATA
DI TUGLIE (LECCE): UN MILIONE E 180 MILA EURO PER UN CAMPO DI CALCETTO,
UNO DI BOCCE, SPOGLIATOI E SERVIZI.
- SCELTI DALLA CEI, MA PAGATI DALLO STATO, GLI INSEGNANTI DI
RELIGIONE SONO STATI IMMESSI IN RUOLO CON UNA LEGGE DEL 2003.
-ESENZIONE PER GLI IMMOBILI, ANCHE DESTINATI A USO COMMERCIALE, DI
PROPRIETÀ DELLA CHIESA CATTOLICA, È DIVENTATA LEGGE NEL 2005.
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
La Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale
verificatosi in
Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa
dal Concilio VaticanoII;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi
sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le
dichiarazioni del Concilio EcumenicoVaticano II circa la libertà
religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica,nonché la
nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7
Cost. della
Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica
sono regolati dai Patti
lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune
accordo dalle due
Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione
costituzionale.
Hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti
modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Art. 1 – La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo
Stato e laChiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani, impegnandosial pieno rispetto di tale principio
nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazioneper la promozione
dell'uomo e il bene del Paese.
Art. 2 – 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica
la piena libertàdi svolgere la sua missione pastorale, educativa e
caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare é
assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione,di pubblico
esercizio del culto, di esercizio del magistero e del
ministerospirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e
di corrispondenza
fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le
conferenze Episcopali
regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di
pubblicazione e
diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della
Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e
organizzazioni la piena libertàdi riunione e di manifestazione del
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altromezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che
Roma sedevescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
Art. 3 – 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é
liberamente determinata
dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
includere alcuna
parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile
si trovi nel territorio
di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente
effettuata dall'autoritàecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione
alle competenti autorità civilidella nomina degli Arcivescovi e Vescovi
diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelaticon giurisdizione
territoriale, così come dei parroci e dei titolari degli altri
ufficiecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non
saranno
nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che
non siano cittadini italiani.
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Art. 4 – 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso
i voti hannofacoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati
dal servizio militare oppureassegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non
assegnati alla cura
d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le
truppe, oppure, subordinatamente,
assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di
propedeutica alla teologiaed i novizi degli istituti di vita consacrata
e delle società di vita apostolicapossono usufruire degli stessi rinvii
dal servizio militare accordati agli studenti delleuniversità italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad
altra autorità informazioni
su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione
del loro
ministero.
Art. 5 – 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere
requisiti, occupati,espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e
previo accordo con la competenteautorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà
entrare, per
l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto,
senza averne dato previo
avviso all'autorità ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle
popolazioni, fattepresenti dalla competente autorità ecclesiastica, per
quanto concerne la costruzionedi nuovi edifici di culto cattolico e
delle pertinenti opere parrocchiali.
Art. 6 – La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi
tutte le domeniche
e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le parti.
Art. 7 – 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio
enunciato dall'art.20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e
il fine di religione o di cultodi una associazione o istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative,né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica eogni forma
di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici che ne sono
attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda
dell’autorità ecclesiastica
o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità
giuridica degli enti ecclesiastici
aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del
diritto canonico,
i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si
procederà per il
riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale
degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto,come pure le attività dirette a tali scopi, sono
equiparati a quelli aventi fine di beneficenzao di istruzione.Le
attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti
ecclesiastici,sono soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggidello Stato concernenti tali attività e
al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le
affissioni all’interno o
all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette
effettuate nei predetti edifici,
continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici
é soggettaai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di
questi enti sono pero soggettianche ai controlli previsti dalle leggi
italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.3
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti
istituiscono una Commissione
paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro
approvazione
per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni
ecclesiastici e per la revisione
degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi
del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici.
In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina restano
applicabili gli art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del
precedente testo concordatario.
Art. 8 – 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
contratti secondo lenorme del diritto canonico, a condizione che l’atto
relativo sia trascritto nei registridello stato civile, previe
pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione,il
parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del
matrimonio,dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i
diritti ed i doveri deiconiugi, e redigerà quindi, in doppio originale,
l’atto di matrimonio, nel quale potrannoessere inserite le dichiarazioni
dei coniugi consentite secondo la legge civile.La Santa Sede prende atto
che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile
circal’età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge
civile considera
inderogabile.
La trascrizione é tuttavia ammessa quando, secondo la legge
civile, l’azione di nullità
o di annullamento non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco
del luogo dove il matrimonio
é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
L'ufficiale dello
stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione,
l’effettua entro ventiquattro
ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se
l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia
effettuato la trascrizione oltre
il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su
richiesta dei
due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza
l’opposizione dell'altro,
sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato
libero dal
momento della celebrazione a quello della richiesta di
trascrizione, e senza pregiudizio
dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici,che siano munite del decreto di esecutività del superiore
organo ecclesiastico di controllo,sono, su domanda delle parti o di una
di esse, dichiarate efficaci nella Repubblicaitaliana con sentenza della
Corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a
conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del
presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato
assicurato
alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo
non difforme dai
principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione
italiana
per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere
esecutiva una sentenza
canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di
uno dei co4
niugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le
parti al giudice competente
per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia
matrimoniale la SantaSede sente l’esigenza di riaffermare il valore
immutato della dottrina cattolica sulmatrimonio e la sollecitudine della
Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia,fondamento della
società.
Art. 9 – 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria
Costituzione, garantisce
alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole
di ogni ordine e grado
ed istituti di educazione.
A tali scuole che ottengono la parità é assicurata piena libertà,
ed ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle
scuole dello
Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne
l’esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendoconto che i principi del cattolicesimo fanno parte
del patrimonio storico delpopolo italiano, continuerà ad assicurare, nel
quadro delle finalità della scuola,l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e
grado.Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori,garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.All’atto dell'iscrizione
gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto surichiesta
dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcunaforma di discriminazione.
Art. 10 – 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie,
i collegi e gli altri
istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle
discipline ecclesiastiche,
istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere
unicamente dall'autorità
ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline
ecclesiastiche, determinate
d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla
Santa Sede, sono
riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole
vaticane di paleografia,
diplomatica e archivistica e biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo
religioso, della competente
autorità ecclesiastica.
Art. 11 – 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza
alle Forzearmate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la
degenza in ospedali, case di curao di assistenza pubbliche, la
permanenza negli istituti di prevenzione e pena nonpossono dar luogo ad
alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimentodelle
pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi é assicurata da
ecclesiastici nominati
dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità
ecclesiastica e secondo
lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d'intesa
fra tali autorità.
Art. 12 – 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel
rispettivo ordine, collaboranoper la tutela del patrimonio storico ed
artistico.Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con
le esigenze dicarattere religioso, gli organi competenti delle due Parti
concorderanno opportune
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disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento
dei beni culturali
d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse
storico e delle
biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e
agevolate sulla base di
intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe
cristiane esistenti
nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con
l’onere conseguente
della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilità
delle altre catacombe.
Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli
eventuali di- ritti di
terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al
trasferimento delle sacre
reliquie.
Art. 13. – 1. Le disposizioni precedenti costituiscono
modificazioni del Concordatolateranense accettate dalle due Parti, ed
entreranno in vigore alla data delloscambio degli strumenti di ratifica.
Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato
stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di
collaborazione tra la
Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi
accordi tra le due
Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la
Conferenza Episcopale
Italiana.
Art. 14 – Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione
o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la
Repubblica italiana affiderannola ricerca di un’amichevole soluzione ad
una Commissione paritetica da loro nominata.Roma, diciotto febbraio
millenovecentottantaquattroProtocollo addizionaleAl momento della firma
dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranensela Santa
Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con
opportuneprecisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e
delle convenute modificazioni,e di evitare ogni difficoltà di
interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non più in vigore il principio, originariamente
richiamato dai
Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione
dello Stato italiano.
2. In relazione all'art. 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli
ordinari, i parroci,
i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i
sacerdoti stabilmente
addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà
comunicazione
all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei
procedimenti penali
promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del
Concordato lateranense
per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento
canonico, con
L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo, del
Trattato Lateranense,
secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei
provvedimenti emanati
6
da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno
intesi in armonia con i
diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7.
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo
per gli enti
ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili,
salvo accordi presi di
volta in volta tra le competenti autorità governative ed
ecclesiastiche, qualora ricorrano
particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i
suoi lavori entro
e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come
impedimenti
inderogabili della legge civile:
1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli
effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea
retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt.
796 e 797 del
codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della
specificità dell'ordinamento
canonico dal quale é regolato il vincolo matrimoniale, che in esso
ha avuto
origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana
alla legge
del luogo in cui si é svolto il giudizio si intendono fatti al
diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia
divenuta
esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del
merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni
celebrati prima
dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle
norme dell'art. 34 del
Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i
quali non sia stato
iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile,
previsto dalle norme
stesse.
5. In relazione all'art. 9.
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate
al n. 2 é impartito
― in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della
libertà di coscienza
degli alunni ― da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall'autorità ecclesiastica,
nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle
scuole materne
ed elementari detto insegnamento può essere impartito
dall'insegnante di classe, riconosciuto
idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e
la Conferenza
Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i
diversi
ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in
relazione
alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime
vigente nelle Regioni
di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme
particolari.
6. In relazione all'art. 10.
7
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 ― che non
innova l’art. 38 del
Concordato dell'11 febbraio 1929 ― si atterrà alla sentenza
195/1972 della Corte
costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione,
nel rispettivo
ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente
Protocollo addizionale
fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense
contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica
italiana.
Roma, 18 febbraio 1984
Fonte primaria : I Privilegi della Chiesa - Espresso 07-12-2006 |
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